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T.U. 13/01/2006
artt. 3 e 47, e relazione illustrativa all’art. 47). Va mantenuto il principio del numero massimo di elenchi in cui gli interessati possono iscriversi, ma con elevazione di detto numero massimo, a tutela della concorrenza. Viene previsto un sistema centralizzato e informatizzato di controllo sul numero massimo di iscrizioni. La codificazione di tale articolo comporta l’abrogazione dell’art. 23, l. n. 109 del 1994 e dell’art. 77, d.p.r. n. 554 del 1999.
Art. 124 (Appalti di servizi e forniture sotto soglia) (d.p.r. 18 aprile 1994, n. 573) 1 Ai contratti di servizi e forniture sotto soglia non si applicano le norme del presente codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale. 2 L’avviso di preinformazione di cui all’articolo 63, sotto le soglie ivi indicate è facoltativo, e va pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste. 3 Le stazioni appaltanti non sono tenute a pubblicare l’avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui all’articolo 65. 4 I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad ob- T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. blighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale. 5 I bandi sono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – serie speciale contratti pubblici, sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste, e nell’albo della stazione appaltante. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Si applica, comunque, quanto previsto dall’articolo 66, comma 15.
6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano gli articoli 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole: a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana non può essere inferiore a quindici giorni;
b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera
a), non può essere inferiore a sette giorni; c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell’invito, non può essere inferiore a dieci giorni; d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell’articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito; e) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del contratto è stata data notizia con l’avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a dieci giorni e comunque mai a meno di sette giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito; f) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l’urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell’urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a dieci giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a cinque giorni. 6 Il regolamento disciplina, secondo criteri si semplificazione rispetto alle norme dettate dal presente codice, i requisiti di idoneità morale, capacità tecnico – professionale ed economico - finanziaria che devono essere posseduti dagli operatori economici. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante procede all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque. Non si applica l’articolo 86, comma 5, relativo alla presentazione delle necessarie giustificazioni a corredo dell’offerta, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. Relazione all’articolo 124 Gli appalti di servizi sotto soglia comunitaria non ricevono una disciplina specifica: valgono per essi le norme della legge di contabilità di Stato del 1923 - 1924, in tema di contratti passivi della pubblica amministrazione. Gli appalti di forniture sotto soglia comunitaria sono disciplinati dal d.p.r. 18 aprile 1994, n. 573 (regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario). La maggior parte delle norme del d.p.r. n. 573 del 1994 sono meramente ripetitive della l. n. 241 del 1990 o del d.lgs. n. 358 del 1992 e possono pertanto essere abrogate (in particolare i già segnalati art. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9. L’art. 3 è già stato abrogato dall’art. 14, d.lgs. n. 430 del 1997. Altre norme sono superate dalla estensione dei poteri di controllo dell’Autorità di vigilanza ai settori di servizi e forniture (artt. 7, 12, 14). Altre norme possono essere trasfuse nel presente codice, nella parte rela tiva agli appalti di forniture e servizi sopra soglia. Si propone di estendere a servizi e forniture sotto soglia la disciplina detta ta per gli appalti sopra soglia, operando però una sensibile riduzione di tempi e una semplificazione della pubblicità. Dato l’importo modesto dei servizi e forniture sotto soglia, si propone una semplificazione ulteriore rispetto ai lavori, quanto ai termini per le domande di partecipazione e per le offerte. Va demandato al regolamento il compito di individuare, secondo criteri di semplificazione rispetto alle norme ordinarie, i requisiti di idoneità morale, capacità tecnico – professionale e economico - finanziaria che devono essere posseduti dagli operatori. La flessibilità degli strumenti giuridici, prevista dalla legge delega come criterio direttivo previsto per gli appalti sotto soglia, si realizza già mediante la T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. semplice estensione a tali appalti di taluni strumenti flessibili propri del sopra soglia. In secondo luogo, strumento giuridico flessibile è l’utilizzabilità dell’affidamento in economia di servizi e forniture fino alla soglia di 137.000 euro (v. articolo relativo, nel presente titolo). In tema di offerte anomale, si propone di disciplinare l’anomalia delle offerte in modo identico a quanto previsto per gli appalti di lavori sotto soglia, ossia con esclusione automatica. La codificazione di tale articolo comporta la integrale abrogazione del d.p.r. 18 aprile 1994, n. 573. Comporta inoltre l’abrogazione dell’art. 3, comma 1 ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.
Art. 125 (Lavori, servizi e forniture in economia) (art. 24, l. n. 109 del 1994; art. 88, e artt. 142 ss., d.p.r. n. 554 del 1999; d.p.r. 20 agosto 2001, n. 384) 1 Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate: 2 a) mediante amministrazione diretta. 3 b) mediante procedura di cottimo fiduciario. 4 5 Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del 6 procedimento ai sensi dell’articolo 10. 7 8 Nell’amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o 9 appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o 10 eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento 11 12 Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante 13 affidamento a terzi. 14 15 I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 500.000 euro. I lavori assunti in 16 amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a centomila euro. 17
6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell’ambito delle seguenti categorie generali:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;
b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000 euro;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del con tratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori. 18 I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria. 19 Per lavori di importo pari superiore a quarantamila euro e fino a cinquecentomila euro, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. 20 Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 137.000 per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 211.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all’articolo 28, comma 1, lettera
b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall’articolo 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall’articolo 248. 1 L’acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all’acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi: a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto; b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo; c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria; d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico,
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Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Università
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilità, Barriere architettoniche
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Condomini Immobili Locazioni
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Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
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Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
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Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
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Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
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Alluvioni, Calamità, Dissesti, Frane, Terremoti
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Norme non incluse nelle categorie precedenti
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